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L’OMICIDIO STRADALE ORA È LEGGE : COSA PREVEDE

17 Marzo 2016

OMICIDIO STRADALE

Con 149 voti favorevoli il Senato ha approvato il ddl parlamentare che introduce il reato di omicidio stradale, una via di mezzo tra quello colposo e volontario. Sono notizie di ogni giorno quelle relative ad incidenti stradali che presentano caratteristiche ingiustificabili. Molte sono le vittime innocenti che pagano per il dolo e per la colpa di guidatori che si mettono alla guida di un’autovettura incoscientemente. La novità principale contenuta nella legge è l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

 

 

Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito o compie infrazioni gravissime (guida contromano, semaforo rosso) la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni.

 

LESIONI PERSONALI STRADALI

 

Diverso è il caso di lesioni personali stradali. Le pene aumentano nel caso in cui il guidatore sia ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti, si parla dai 3 ai 5 anni per lesioni gravi e dai 4 ai 7 per quelle gravissime. Se invece il tasso alcolemico rientra fino a 0,8 g/l o l’incidente è provocato da manovre avventate la reclusione è da un anno e 6 mesi fino a 3 anni per lesioni gravi, mentre da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

 

In caso di condanna o patteggiamento, anche con la condizionale, viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile dopo 15 anni in caso di omicidio o dopo 5 anni in caso di lesioni. Nelle circostanze più gravi però, come l’omissione di soccorso, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

 

Solo nei primi due mesi dell’anno gli episodi di pirateria sono stati sono stati 160 con 18 morti. Ne 20% dei casi l’investitore era sotto l’effetto di alcool o stupefacenti.